Una lavoratrice è stata impiegata presso una società di Ravenna con un contratto di apprendistato professionalizzante per ottenere la qualifica di pasticcera abilitata per i pubblici esercizi. Purtroppo di fatto non le è stata fornita la formazione teorica e pratica attesa e non le è stato assegnato un piano formativo individuale.

Alla luce di ciò la lavoratrice ,dopo aver chiesto spiegazioni, è stata licenziata. Quest’ultima poi si è trovata a dover percorrere vie legali in seguito alla contestazione per la scelta dell’azienda. Durante il processo è emerso che la lavoratrice ha svolto le mansioni in totale autonomia, senza alcuna attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, andando così contro le disposizioni contrattuali dell’apprendistato.

Alla fine del procedimento, il tribunale di Ravenna, sezione lavoro, ha dichiarato la nullità del contratto di apprendistato, poiché mancavano gli elementi essenziali. Inoltre, ha stabilito che il rapporto di lavoro fosse in realtà di tipo subordinato a tempo indeterminato ed ha riconosciuto l’illegittimità del licenziamento, assegnando alla lavoratrice un’indennità risarcitoria.

La società è stata condannata a pagare le differenze retributive accumulate durante il rapporto di lavoro (11.304,17 euro, con relativi interessi legali), insieme a un’indennità risarcitoria corrispondente a sei mensilità (6.800,00 euro) e alle spese legali (4.600,00 euro, oltre cpa).

Il segretario dell’Ugl Terziario Romagna, Giuseppe Greco, che ha seguito il caso a livello sindacale, si è dichiarato soddisfatto della sentenza e ha ringraziato l’avvocato Ilaria Giambuzzi, che ha assistito l’Ugl Terziario Romagna. Ha ribadito che “i percorsi formativi non possono e non debbono per alcun motivo trasformarsi in occasioni di sfruttamento dei lavoratori o delle lavoratrici”, pena “un’azione immediata degli organismi competenti e con la vigilanza sempre attiva dei sindacati”.